Buongiorno. Non riesco a venirne a capo. Quindi penso di commettere un errore di impostazione concettuale.
Bene completamente ammortizzato del valore iniziale di 8.000, rivalutato ex Dl104/2020 riducendo il fondo ammortamento, che diminuisce a 4.000: scrittura dell'esercizio 2020
F.do amm. attrezzature 4.000 a
fondo riserva rivalutaz. 3.880
debiti erario imposta sost. 120
Nel 2021 si stanziano ammortamenti per 1.200, fiscalmente riconosciuti
Nel 2022 il bene rivalutato viene ceduto a 2.000.
Non essendo trascorso il periodo di sorveglianza (termine 1.1.2024), scatta la NORMA ANTIELUSIONE:
la plusvalenza viene calcolata in base al costo del bene antecedente alla rivalutazione
l’imposta sostitutiva pagata sul bene ceduto diviene credito d’imposta
non c'è più riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta
Di conseguenza:
crediti imposta sost. a Fondo riserva rivalutaz. 120
e poi dovrebbe essere
DARE
fondo riserva rivalutaz. 4.000
f.do amm. attrezzature 5.200 (4.000 + 1.200 stanziati nel 2021)
a AVERE
Attrezzature 8.000 (valore di libro del cespite)
Plusvalenza 2.000
E la differenza di 800 che è? A cosa la imputo?
Devo forse svincolare del tutto l'aspetto contabile da quello fiscale, registrare contabilmente una minusvalenza di 800 € (8.000 valore cespite - 5.200 fondo - 2.000 vendita) e operare le rettifiche in aumento nel modello dichiarativo?
Ma nel caso che fine fa il Fondo riserva da rivalutazione?
Oppure posso contabilizzare una plus di solo 1.200 (che così chiudo scrittura e conti e vattelapesca) e riprendo a tassazione in dichiarazione i restanti 800?
Grazie.
Mario Maggioni
Il principio contabile nazionale 16, al paragrafo 81, indica le modalità di contabilizzazione dei beni ammortizzabili alienati così esprimendosi:
Quando un’immobilizzazione materiale è venduta occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni materiali per il valore netto contabile dell’immobilizzazione materiale ceduta, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato. L’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione e cioè la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, va rilevata a conto economico nelle voci indicate al paragrafo 28.
Queste regole, a mio giudizio, valgono anche per le immobilizzazioni rivalutate con l'unica differenza che il valore della plusvalenza / minusvalenza fiscalmente rilevante per le cessioni di beni rivalutati durante il periodo di sorveglianza, va calcolata avendo riguardo alla situazione precedente la rivalutazione, come se la stessa non fosse stata mai compiuta.
Quindi, contabilmente avremo un valore per plusvalenze / minusvalenze; fiscalmente ne avremo un altro ed è questo valore che riporteremo in dichiarazione dei redditi nell'anno della dismissione.
Nello sviluppo delle scritture che sono state proposte non vedo ammortamenti calcolati e imputati nel 2022 perchè il fondo di ammortamento stornato in sede di cessione del bene strumentale è lo stesso al 31/12 dell'anno precedente e OIC 16 nel paragrafo sopra riportato dice che va calcolata pro-rata temporis anche la quota di ammortamento dell'anno di cessione.
Cosicchè non conoscendo la data di cessione del bene ammortizzabile ipotizzando che sia stata venduta il 30/06/2022 il fondo di ammortamento dell'anno precedente sarebbe passato da 5.200 a 5.800 (vale a dire 1.200 del 2021 diviso 2).
Le scritture a P.D. risulterebbero di conseguenza:
a) per il credito di imposta conseguente allo storno dell'imposta sostitutiva pagata con la rivalutazione:
D Credito di imposta 120
A Riserva di rivalutazione 120
b) storno fondo di ammortamento cespite
D Fondo di ammortamento cespite 5.800
A Cespite 5.800
c) Rilevazione della cessione del cespite:
D Crediti v/clienti 2.440
A Cespite 2.000
A IVA ns/debito 440
d) rilevazione della minuvalenza contabile da dismissione (- Valore contabile 2.200 + Valore di cessione 2.000) = -200
D Minusvalenze su cespiti 200
A Cespite 200
La riserva di rivalutazione non viene eliminata, ma cambia natura da riserva indisponibile a riserva disponibile, cioè viene liberata dal vincolo di indisponibilità.
Il calcolo della plusvalenza/minusvalenza fiscale deve partire dal valore contabile ante rivalutazione che verrà confrontato con il ricavo di cessione del bene. Nel caso di specie la plusvalenza tassabile sarà di 2.000 euro e la minusvalenza contabile rilevata di 200 sarà ripresa anch'essa a tassazione.
Unusquisque faber fortunae suae
(Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna) di Appio Claudio