La norma così recita anche tenendo conto delle modifiche apportate con la Legge n.197/2022 (Legge di Bilancio 2023):
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. ((Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso e' dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite)).
Dal testo della norma, anche alla luce della recente modifica che riguarda unicamente il superamento del plafond di 100.000 euro unica ipotesi che obbliga all'abbandono immediato del regime forfettario è quella del superamento della soglia di 100 mila euro.
In tutti gli altri casi, il sopravvenuto acquisto della partecipazione durante l'applicazione del regime forfettario, determina l'obbligo di abbandono del regime forfettario solo a partire dall'anno successivo.
Ritengo che si possano verificare due casi in rapporto all'ipotesi dell'acquisto della partecipazione:
1) se l'acquisto della partecipazione in una società di persone o in un impresa familiare è precedente all'accesso al regime forfettario, non è possibile adottare il regime essendo già presente la causa ostativa nel momento di accesso al regime;
2) se l'acquisto della stessa partecipazione, come sopra specificata, è successivo all'ingresso nel regime forfettario, si ha tempo fino al termine del periodo di imposta in cui detta partecipazione è stata acquisita, per regolarizzare la propria posizione fiscale vendendo, ad esempio, la partecipazione.