1) eventualmente il termine dei 60g va prolungato della sospensione feriale (1 agosto- 15 settembre);
2) le controdeduzioni non si notificano;
3) ok
Buongiorno a tutti, devo procedere al deposito in commissione tributaria regionale di un atto di controdeduzioni per un cliente a seguito di appello dell'AE avverso la sentenza della commissione provinciale che aveva accolto in pieno il ricorso del cliente.
Volevo solo alcune conferme sulla correttezza della seguente procedura relativa alla costituzione in giudizio del cliente:
- entro 60 giorni dalla notifica dell'appello deposito in segreteria della commissione regionale competente del fascicolo contenente le controdeduzioni (con compilazione dell'apposita nota telematica di deposito atti e documenti);
- tale atto va notificato anche all'Ufficio appellante??
- in segreteria della commissione regionale occorre depositare tale atto in duplice copia, una con bollo 14,62 ogni 100 righe e l'altra in carta libera, giusto?
saluti
1) eventualmente il termine dei 60g va prolungato della sospensione feriale (1 agosto- 15 settembre);
2) le controdeduzioni non si notificano;
3) ok
Grazie!
Buon lavoro
Se non sbaglio ne va una sola per ogni allegato a prescidendere dal numero di righe, corretto?
gli allegati non sono soggetti all'imposta di bollo
Qualora nelle controdeduzioni si menzionino dei documenti già allegati in sede di ricorso principale non è necessario allegarli nuovamente, giusto?
Anche perchè risultano già contenuti nel fascicolo che la commissione provinciale è tenuta a trasmettere a quella regionale nel momento in cui venga presentato l'appello...
Basta semplicemente citare nelle controdeduzioni il fatto che questi erano già stati presentati in primo grado?
Scasate se la domanda può sembrare banale ma essendo alle prime esperienze con il contenzioso non vorrei compromettere il tutto per delle banalità...
saluti
Ultima modifica di fabrizio; 11-11-08 alle 07:09 PM