Salve,
in un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate, alla fine dello stesso viene indicato un prospetto intitolato "Modalità di pagamento per la definizione ai sensi dell'art 15 del d.lgs. 218/97". Secondo tale norma le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se si rinuncia ad impugnare l'avv. di accert. e a formulare istanza di accert. con adesione.
Nel medesimo avv. di accert., all'interno delle avvertenze, c'è scritto: "Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un ottavo qualora il presente atto, non preceduto da invito ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 218/97 non venga impugnato e che non venga presentata istanza di accertamento con adesione..."
Nel caso di specie, la ricorrente ha ricevuto un ivito da parte dell'ufficio per produrre della documentazione.
In questo caso, evitando sia di impugnare l'atto che presentare istanza di accert. con adesione, si può beneficiare della riduzione delle sanzione ad 1/8?
Mi sorge questo dubbio perchè non avrebbe senso scrivere nell'avv. di accert. della possibilità di godere di questo beneficio pur avendo dato seguito all'invito.
Ringrazio in anticipo per ogni eventuale risposta.
Per chi potesse interessare: il mio Dominus è andato all'Agenzia delle entrate per risolvere la questione supra indicata, la riduzione delle sanzioni ad 1/8 avviene qualora il contribuente paghi in un univa soluzione il tributo e le sanzioni.