
Originariamente Scritto da
revisor
A mio parere, prima della cartella esattoriale e’ obbligatorio notificare un avviso di pagamento o avviso di liquidazione da parte dell’ente creditore; se la cartella non e’ stata preceduta dall’invito di pagamento, la cartella e’ nulla. Ci sono alcune sentenze: Commissione Tributaria Provinciale di Milano sentenza n. 28/18/2010; Commissione Tributaria di Milano Sezione 40 Sentenza N. 220/40/2006. E poi, la cartella esattoriale puo' essere contestata soltanto per vizi formali propri o di notifica, oppure(non è il tuo caso) per vizi di notifica dell'atto precedente, il quale, se risulta regolarmente notificato e non impugnato nei termini previsti, la cartella non puo' essere impugnata con motivazioni di merito attinenti la tassa o il tributo o la sanzione dovuta, ma solo per vizi propri.