Salva e a tutti.
Ho un dubbio che non riesco a risolvere e vista l'imminenza della scadenza.
E' in atto un ricorso per una sanzione sulla mancata emissione di uno scontrino da parte di un bar e mi è arrivata la lettera dell'AdE nella quale mi fanno presente la possibilità di definire perchè inferiore a 20.000; secondo voi se definisco la lite con tale agevolazione viene sanata anche la mancata emissione dello scontrino o quella rimane?
Dove posso trovare qualche riferimento normativo?
Questo perchè, nella circolare 48e del 2011 al punto 17 viene evidenziato che "A seguito del deposito di detta comunicazione, nei giudizi pendenti
innanzi alle Commissioni tributarie provinciali, regionali, di primo e secondo
grado di Trento e Bolzano verrà dichiarata l’estinzione del giudizio per
cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’articolo 46 del d.lgs. n. 546 del 1992." mentre nella circolare 22e del 2003, alla quale si fa più volte riferimento, al punto 12.4 si dice "Con la chiusura della lite, sostanzialmente il contribuente rinuncia al ricorso e agli effetti dell'eventuale pronuncia resa. Si determina cosi'
un nuovo assetto nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria che non
presuppone il venir meno dell'atto impositivo in contestazione, ma piu'
semplicemente la sua definizione agevolata mediante il pagamento di una
somma proporzionale al tributo in discussione."
Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !