Devo discutere in Ctr un'avviso di accertamento del 1981. L'ufficio conteggiava interessi su un finanziamento soci non autorizzato da delibera assembleare e procedeva a richiedere alla società il versamento della ritenuta d'acconto e ai soci variava la dichiarazione dei redditi per maggiori interessi percepiti. Nei vari gradi di giudizio i ricorsi dei soci sono stati rigettati in quanto rigettato quello della società. Ora il Ctr il contenziose della società è stato estinto per cessata materia del contendere in quanto la società è stata cancellata dal registro imprese. Vi è mai capitato, che in conseguenza all'estinzione del ricorso della società, si possa estinguere anche quello nei confronti dei soci.
Per quanto riguarda la società il giudizio già è stato estinto per cessata materia del contendere, ormai ci sono tante sentenze che prevedono questo e la la Cassazione, a sezioni riunite, con le sentenza n. 4060-4061-4062 del 22.02.2010, si è pronunciata sulla portata del nuovo art. 2495 del codice civile.
Le sentenze, anche alla luce dell’ordinanza 21195/2010 della Suprema Corte, affermano che con la cancellazione dal Registro Imprese si verifica l’estinzione della società, indipendentemente dai creditori (pubblici o privati) non soddisfatti, determinando altresì la cessazione dell’incarico del liquidatore e la perdita dei suoi poteri rappresentativi.
Anche la stessa amministrazione finanziaria, in merito all’art. 2495 c.c., sembra aver preso nota di queste conseguenze, tanto che con la risoluzione 105 del 2009 ha riconosciuto che l’atto formale di cancellazione dal registro imprese determina l’estinzione delle società di capitali
Volevo di fatto sapere, se cessata la materia del contendere per la società, ciò si possa far valere anche per i soci delle stessa destinatari dell'accertamento.