Prendo spunto da una recente sentenza della CTR di Firenze, la n. 89 del 17 settembre 2012) che sostanzialmente sancisce che a processo incardinato (impugnato dal contribuente) l'ente impositore non può ritirare l'avviso emettendone uno nuovo (rendendosi conto, dalle motivazione del ricorso, che le stesse sono fondate). In altri termini è previsto il ritiro in autotutela e l'emissione dell'atto solo per correggere vizi formali ma non per modificare la pretesa e quindi l'an ed il quantum.
Dalla giurisprudenza di legittimità si evince che la riforma dell'atto impositivo principale non è limitata ai soli vizi formali ma può estendersi " a tutti gli elementi strutturali dell’atto, costituiti dai destinatari, dall’oggetto e dal contenuto” (Cass. n. 21719/2011, n. 4272/2010), con i soli limiti del termine decadenziale previsto per la notifica degli avvisi di accertamento e del divieto di violazione o elusione del giudicato sostanziale formatosi sull’atto viziato (cfr. Cass. 16 luglio 2003 n. 11114 e 20 novembre 2006 n. 24620).
Da quanto hai scritto si evince che l'ente impositore, non soltanto ha violato ed eluso il giudicato sostanziale, quanto addirittura è andato ben oltre, visto che si tratta di sentenza passata in giudicato.