vedi art. 39 dlgs 546/92
Salve a seguito dell'impugnazione di un ipoteca di Equitalia sud relativa a numerose cartelle di pagamento asseritamente notificate, la commissione ha accolto la mia istanza di poter proporre querela di falso..con la seguente ordinanza:
"LA COMMISSIONE RILEVATO CHE LA PARTE RICORRENTE HA CHIESTO UN RINVIO AI FINI DELLA CONSTATAZIONE DELLA FIRMA APPOSTA IN CALCE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO MEDIANTE PRESENTAZIONEDI QUERTELA DI FALSO RITENUTA AMMISSIBILE L'ISTANZA RINVIA IL PROCESSO A NUOVO RUOLO. MANDA ALLA CANCELLERIA PER LE COMUNICAZIONI DI LEGGE"
Non ho capito che cosa sarebbe questo rinvio a nuovo ruolo??
Ad oggi è tutt'ora pendente il giudizio di querela di falso davanti al tribunale vorrei sapere se devo presentare istanza di fissazione di udienza prima del decorso dei 6 mesi per evitare di incorrere in decadenze oppure attendere serenamente la definizione del giudizio di querela di falso?
Grazieeee![]()
vedi art. 39 dlgs 546/92
l'art. 39 già l'avevo visto ma nn risolve il quesito. In parte da una risposta la fornisce l'art. 43 "
Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell'art. 30."
il problema è che il procedimento davanti il tribunale può durare anche due anni.
Vorrei sapere se ho qualche termine da rispettare?? se devo cmq presentare un istanza di trattazione entro un termine oppure attendere la definizione del procedimento di querela di falso anche se dovesse durare 2 anni.
Grazie
Premesso che la causa di sospensione viene meno quando sia passata in giudicato la sentenza del giudice civile che decide sulla querela di falso, affinchè il processo tributario continui è necessario che almeno una delle parti interessate presenti, entro sei mesi dalla data di cessazione della causa di sospensione, istanza di trattazione al Presidente di Sezione della Commissione.
Solo a tale condizione e con il rispetto del termine (perentorio) il processo sospeso riprenderà il suo corso.