No. Tra l'altro, la sentenza penale non c'entra con l'accertamento fiscale. Hanno oggetti diversi.
Ciao a tutti.
Un caso un po' particolare:
- la guardia di finanza in seguito ad una verifica ad un'associazione sportiva ed in seguito a delle dichiarazioni un po' allegre del presidente della stessa denuncia l'associazione per emissione di fatture per operazioni inesistenti
- l'agenzia delle entrate prendendo stimolo da questa segnalazione emette una serie di accertamenti e rettifica tutti i costi che i vari sponsor hanno detratto perché i costi sono inesistenti
- vista l'antieconomicità di attivarsi con dei ricorsi (le sponsorizzazioni ammontavano a 2/3 mila euro anno) le aziende interessate hanno preferito seguire la via dell'acquiescenza
- ora si è concluso il processo penale con l'assoluzione di tutti gli sponsor interessati "perché il fatto non sussiste"
La mia domanda è : si può fare qualcosa per provare a chiedere il rimborso di quanto, a questo punto indebitamente, versato?
Grazie a tutti coloro che esprimeranno un loro parere o consiglio
No. Tra l'altro, la sentenza penale non c'entra con l'accertamento fiscale. Hanno oggetti diversi.
Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !
Intanto, danilo, ti ringrazio per l'attenzione ...
ma poi chiedo... perché mi dici che hanno oggetti diversi ? nelle motivazioni dell'avviso di accertamento fanno proprio riferimento a quanto rilevato nel verbale della guardi di finanza.
In pratica dicono che siccome la guardia di finanza gli segnala che secondo loro le fatture sono false di conseguenza si rettificano i costi in quanto inesistenti.....
Ora se si accerta che le fatture non erano false...... E' la prima volta che mi succede e sinceramente sono in mezzo ad un guado.....![]()
Per la c.d. teoria del doppio binario processo penale e tributario sono indipendenti, come hai scritto precedentemente nel post di inizio all'avviso di accertamento è stata fatta aquiescenza.
Dovevano essere impugnati gli avvisi di accertamento innanzi alla CTP, inoltre anche se avessi fatto il contenzioso, l'assoluzione penale non "trasla" nel processo tributario, in cui ti devi difendere con le limitazioni dell'onere della prova previste dal 546/92