entrambi istituti importanti... l'ottemperanza è meno conosciuta... meglio buttarsi su quella...
Buongiorno a tutti!
Il D.lgs 156 del 2015 ha riformato il Processo Tributario,
secondo voi, a livello di formazione professionale e possibilità lavorative future,
quale dei due argomenti riformati è preferibile scegliere:
1) Il giudizio di ottemperanza
2) La sospensione cautelare
tengo a precisare che entrambi gli istituti ora sono estesi a tutte le fasi del giudizio.
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto, perchè è proprio un dilemma per me...
entrambi istituti importanti... l'ottemperanza è meno conosciuta... meglio buttarsi su quella...
Grazie mille per la risposta,
sbaglio se penso che l'ottemperanza sia una pratica poco richiesta dai contribuenti?
Che un contribuente preferisca "provare" la sospesione cautelare e "lasciar perdere" il ricorso per ottemperanza anche nel caso in cui i soldi gli siano dovuti ?
Ultima modifica di Massimo Crosara; 22-02-16 alle 10:43 PM
Per l'accoglimento dell'istanza di sospensione cautelare devono sussistere congiuntamente il fumus bonis juris e il periculum in mora.
- Il fumus bonis juris (indizio di buon diritto) si verifica quando, da una «delibazione nel merito» (cioè da un esame sommario del Giudice) il ricorso appare fondato.
- Il periculum in mora (pericolo nel ritardo) si verifica quando, nel periodo di tempo necessario a far valere il suo diritto in via ordinaria (cioè attraverso il ricorso principale), il contribuente potrebbe subire un danno grave ed irreparabile. Gravità ed irreparabilità del danno sono oggetto di un distinto apprezzamento in sede giudiziale, dato che la prima (gravità) ha una connotazione quantitativa, mentre la seconda (irreparabilità) evoca il concetto di irreversibilità. La gravità del danno va dunque valutata in relazione alle condizioni economiche del ricorrente e alle conseguenze che gli potrebbero derivare dall'esecuzione dell'atto impugnato. L'irreparabilità del danno va intesa come irreversibilità delle conseguenze sfavorevoli che il ricorrente potrebbe subire dalla esecuzione dell'atto reclamato nelle more del giudizio; concetto, quello della irreparabilità, che si riporta a quello di impossibile restitutio ad integrum (cioè reintegrazione del bene nella sua entità originaria) e che va tenuto distinto da quello di irrisarcibilità (dato che tutti i danni sono risarcibili, ma non tutti possono considerarsi riparabili).
Ti ricordo poi che con la riforma degli articoli 68, 69 e 70 del D. Lgs. n. 546/1992 è stato previsto un rimedio processuale unico all'eventuale inadempienza dell'Ufficio nell'esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o provvisorie. Il contribuente, infatti, in caso di inerzia dell'Ufficio, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 e dell'articolo 69, comma 5, può ricorrere unicamente al rimedio dell'ottemperanza a norma del successivo articolo 70.