Buongiorno,
in data 17/09/2015 un contribuente riceve un avviso di accertamento contro il quale presenta istanza di accertamento in autotutela "parziale". L'ADE accoglie l'istanza in data 12/10/2015 e il contribuente paga le sanzioni usufruendo delle sanzioni ridotte a 1/6, addebitando l'F24 in data 30/11/2015. In data 21/01/2016 la Riscossione Sicilia intima il pagamento della residua parte delle sanzioni rispetto al 1/6. Cioè chiede il pagamento delle sanzioni per l'intero disconoscendo l'agevolazione della riduzione a 1/6.Il contribuente chiede delucidazione all'ADE che, per tutta risposta, comunica che l'istanza di annullamento in autotutela, nonostante l'accoglimento, non ha interrotto i termini entro cui pagare per poter usufruire della definizione a 1/6 delle sanzioni ex art.15, comma 2bis d.lgs. n.218/2011 e che, essendo il pagamento avvenuto oltre i 60 gg dal primo avviso di accertamento , il contribuente è costretto a corrispondere le sanzioni per l'intero e quindi a rifondere la residua parte rispetto al 1/6 già pagato. E' possibile che l'ADE si comporti in questo modo? Secondo voi è legittimo?
Grazie in anticipo