Secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione la durata della società superiore all'aspettativa di vita media di una persona è equiparabile al caso della durata della società a tempo indeterminato con tutte le conseguenze del caso. (Cass. Civ. Sez. I 22/04/2013 n. 9662).Salve a tutti,
Vi chiedo cortesemente un’informazione circa la possibilità per un socio di esercitare il diritto di recesso da una s.r.l.
La s.r.l. ha 4 soci e 1 amministratore unico.
Il socio in questione è mio padre, nato nel 1942, socio al 16% di una s.r.l. costituita nel 1975 con durata stabilita in statuto al 2050 (la data è stata modificata nel 97, prima di allora era stabilita al 2020), la quale potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con le modalità previste dalla legge. Dati i numeri in questione, si può configurare come “di fatto “ a tempo indeterminato per mio padre? Ho letto da qualche parte che la Cassazione avrebbe deliberato in tal senso, cioè che una società con data di scadenza molto prolungata nel tempo si equipara di fatto ad una a tempo indeterminato, per cui da quel che posso capire io, vi sarebbe il diritto di recedere in qualunque momento.
Mio padre, ormai anziano, vorrebbe uscire dalla società e vedersi liquidare la quota spettante in base al valore attuale della società.
Gli altri soci o persone esterne non sono interessati a comprare le sue quote, quindi immagino che rimanga la possibilità del recesso se contemplato e in quali condizioni.
Vorrei capire proprio questo. Vi allego sotto i tre articoli dello statuto che regolano la circolazione delle quote e il diritto di recesso.
Vi ringrazio anticipatamente per tutte le informazioni che riuscirete a darmi, grazie mille.
ART. 6 CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE
Le quote di partecipazione sociale sono liberamente trasferibili per causa di morte. Le quote e i diritti di opzione ad essi relativi sono liberamente cedibili per atto tra vivi a favore dei discendenti, degli ascendenti o del coniuge. Qualora un socio intenda cedere a persone diverse da quelle sopra indicate la propria quota di partecipazione o i propri diritti di opzione, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione alla quota da ciascun socio posseduta. (…) La società non può acquistare o sottoscrivere quote di partecipazione al proprio capitale, né accettare quote in garanzia, nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie quote sociali. (…)
ART. 7 RECESSO
Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all’approvazione delle decisioni riguardanti:
-il cambiamento dell’oggetto della società;
- la trasformazione, la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all’estero;
- l’eliminazione di una o più cause di recesso previste per autonomia contrattuale;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell’art. 2468, comma 4 del c.c.;
- l’aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
Il diritto di recesso spetta ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto. (…)
ART. 8 LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
Nell’ipotesi in cui si verifichi la cessazione del rapporto sociale limitatamente ad un socio (recesso, eventuale esclusione del socio) le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale, che verrà determinato dall’organo amministrativo tenendo conto del valore di mercato riferito al giorno in cui ha efficacia il recesso o si è verificata o decisa l’eventuale esclusione. (…)