Una ditta ha versato dei tributi in ritardo, senza ravvedere. Ora si vorrebbe ravvedere questo ritardo, pagando sanzioni e interessi, calcolate sul tributo dalla data di scadenza originaria fino alla data del ravvedimento vero e proprio.
Il mio programma contabile mi consente, tramite tasto funzione, di pagare solo sanzioni e interessi.
Altra primaria casa software dice che le sole categorie di ravvedimento ammesse sono per:
Omesso versamento
Credito inesistente
Credito non spettante
e che, come da normativa, non sono previste altre casistiche e quindi non prevedono la possibilità di svincolare il tributo da interessi e sanzioni.
Ma allora non è possibile sanare un pagamento tardivo o a qualcuno sfugge qualcosa?
Sayonara aoki hibi yo!
Sarò pure un Senior Member, ma seppur con tanti anni di anzianità, sono solo un'impiegata: quello che dico è da prendersi con le molle e ben più di un grano di sale. Sempre!
Se potessi ti renderei intelligente 5 minuti per farti capire quanto sei idiota!
Infatti anche a me sembrava. Tra l'altro in passato ho già fatto ravvedimenti di questo tipo e tutto è filato liscio. Mah!
Sayonara aoki hibi yo!
Sarò pure un Senior Member, ma seppur con tanti anni di anzianità, sono solo un'impiegata: quello che dico è da prendersi con le molle e ben più di un grano di sale. Sempre!
Supponiamo che tu abbia versato una ritenuta d'acconto il giorno 17 senza averne calcolato sanzioni ed interessi per ravvedimento.
Calcola il ravvedimento: compila il modello f24 mettendo al posto del valore originario del tributo un valore che non modifica quell'importo (1 cent, per esempio) piu le sanzioni e gli interessi calcolati.
A questo punto presenta il modello f24 per il pagamento ...
Ovviamente è molto probabile che l'AdE "ti chiamerà"... ma tu spiegherai che non devi nulla
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"Le tasse si pagano quando qualcuno ce le chiede, ed è più probabile che lo faccia su quello che si vede." (Raffaello Lupi)
A me è capitato già due volte che l'Agenzia non mi ha riconosciuto valido il ravvedimento di sole sanzioni e interessi a seguito di tardivo versamento del solo tributo e mi ha applicato la sanzione del 10% (da controllo 36 bis).
La posizione dell'Ufficio è quella che il ravvedimento operoso si perfeziona solo con contestuale versamento di tributo, sanzioni e interessi, ove manchi uno di questi elementi non viene considerato valido e si applicano le sanzioni ordinarie previa richiesta di compensazione di quanto eventualmente già versato...
"Le tasse si pagano quando qualcuno ce le chiede, ed è più probabile che lo faccia su quello che si vede." (Raffaello Lupi)
Però sin dal 1998 (circ. 180/E) l'AdE ha riconosciuto che contestuale deve intendersi nel senso che tutti i versamenti (tributo, sanzioni e interessi), anche se eseguiti in giorni diversi, devono essere effettuati entro i
termini. Quindi possono essere eseguiti anche in tempi diversi! Sempre purchè sanzioni e interessi siano adeguati al momento in cui l'ultimo versamento viene effettuato.
Se ora l'AdE si comporta in maniera diversa si contraddice... a noi non hanno mai applicato sanzioni per ravvedimenti fatti così.
Citando dalla circolare:
Proprio per il suo carattere tendenzialmente onnicomprensivo la
previsione della lettera b) assorbe quella della precedente lettera a), nel
senso che il soggetto che ha omesso di versare un'imposta alla prescritta
scadenza puo' rimediare all'inadempimento (effettuando i dovuti pagamenti)
entro trenta giorni dalla commessa violazione, beneficiando della riduzione
della sanzione ad un ottavo, ossia al 3,75 per cento, oppure, a propria
scelta, entro i piu' ampi margini previsti dalla lettera b), usufruendo in tal
caso della riduzione della sanzione ad un sesto, cioe' al 5 per cento.
In ogni caso - e' bene ripeterlo - il ravvedimento si perfeziona
allorquando siano state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge.
Pertanto se, esemplificando, l'imposta viene versata entro trenta giorni dalla
scadenza ma i relativi interessi o la sanzione vengono corrisposti entro i
termini previsti dalla lettera b), la riduzione spettante sara' pari a un
sesto e non ad un ottavo. Tutto cio', sempreche' nelle more non vi siano stati
interventi preclusivi da parte degli organi competenti.
.......
"Prima di proseguire con l'esame di altre fattispecie, sembra opportuno
ribadire che il termine "contestualmente" che si rinviene nel comma 2
dell'art. 3 (e che gia' prima era contenuto nell'art. 48 del D.P.R. n. 633)
non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del
ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme
dovute) debbano avvenire nel "medesimo giorno" ma, com'e' logico che sia,
entro lo stesso "limite temporale" (trenta giorni, un anno, ecc.) previsto
dalla norma."
Sayonara aoki hibi yo!
Sarò pure un Senior Member, ma seppur con tanti anni di anzianità, sono solo un'impiegata: quello che dico è da prendersi con le molle e ben più di un grano di sale. Sempre!