Nel caso in cui una cartella sia stata impugnata, nel frattempo si possono fare le compensazioni?
Grazie, dalla lettura della circolare e della disposizione avevo anche io dato quest'interpretazione. Solo che mi chiedo che senso ha limitare la compensazione di tale credito d'imposta (quello per la vendita di autoambulanze) che si traduce in uno sconto per l'acquirente. Cioé mentre il normale credito d'imposta sorge in seguito a versamenti erariali maggiori del dovuto ed è relativo ad imposte, il credito d'imposta a cui mi riferisco è considerato tale ma in realtà è uno sconto/agevolazione che lo Stato offre all'acquirente tramite il venditore, per cui non capisco perché il venditore non possa ottenere quanto dato, per conto dello Stato, all'acquirente. Con questo sistema l'agevolazione riconosciuta all'acquirente è una penalizzazione per lui, che lo costringe a saldare i ruoli scaduti. Spero sia stato chiaro. Grazie.
Saluti.
Nel caso in cui una cartella sia stata impugnata, nel frattempo si possono fare le compensazioni?
Ho letto di sospensione nell'applicazione della sanzione, per cui se non è definitivo il debito, il contribuente non compensa perché se perde il contenzioso si ritrova con una sanzione da pagare per le compensazioni che a posteriori si rilevano non possibili?
Contribuente con cartelle esattoriali rateizzate e in corso di pagamento relative a sola inps; rateazione con agenzia entrate su preavviso telematico; credito iva da utilizzare.
Posso utilizzarlo per pagamenti correnti? inps non è debito erariale e la rateazione presso agenzia non è debito a ruolo scaduto, vero??
grazie
Segnaliamo questo articolo di oggi, in merito. http://www.commercialistatelematico....telematico.pdf
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Ho letto con interese l'articolo del Dott. Balestra, se ho ben capito anche se il debito iscritto a ruolo è superiore a 1500 euro è possibile compensarlo con crediti erariali. In partica se ho un credito iva di 30.000 euro ed un debito di 29.000 posso compensare utilizzando il modello f24 accise con il codice RUOL. Dunque in questo caso il divieto di compensazione non opera e dopo aver chiuso il debito di 29.000 posso compensare il resto con altri tributi?
Mentre nel caso di rateazione il divieto di compensazione non sussiste per niente? Cioè nel caso di prima ho un credito di 30.000, una rateazione in atto e posso comunque utilizzare il credito iva per compensare ad esempio le imposte per IRES? Io leggo ed interpreto dalla circolare che se il debito non è estinto è vietata la compensazione, ora mi domando ma la rateazione non estingue il debito, dunque in base a cosa posso compensare?![]()