Salve.
Mi trovo ad affrontare una situazione abbastanza intricata che si presta a diverse interpretazioni, come spesso capita.
Un contribuente ha effettuato un versamento di imposta il 18 luglio 2012 al posto del 16, quindi con 2 giorni di ritardo senza fare ravvedimento.
Oggi voglio regolarizzare la situazione. Ho il dubbio su quale sanzione applicare. Ho contattato più volte il Call Center dell'AdE e anche un'associazione di categoria e le risposte ottenute sono tutte diverse:
1) Call Center AdE - Non conviene ravvedere perché, come specificato nella circolare 41/E del 2011, il ravvedimento "sprint" va perfezionato entro 30 giorni (che in questo caso sono trascorsi) e quindi andrebbe applicata la sanzione del 3,75%; invece attendendo l'avviso bonario sarebbe applicata la sanzione del 30% per 2 quindicesimi (4%, come specificato dalla stessa circolare) ridotta ad un terzo (quindi 1,33%). (personalmente propendo per questa, ma è la più "rischiosa")
2) Call Center AdE bis - Va fatto ravvedimento con sanzione del 3,75%, su avviso bonario arriverebbe una sanzione del 30% ridotta ad 1/3 (10%)
3) Call Center AdE ter - Va fatto ravvedimento con la sanzione dello 0,4% (ravvedimento "sprint") perché il tributo è stato pagato dopo 2 giorni, non importa se siamo a 6 mesi di distanza; su avviso bonario sarebbe applicata la sanzione del 10% e non il 4%.
4) Associazione di categoria - Va fatto ravvedimento con sanzione dello 0,5% (un ottavo del 4%) perché stiamo ravvedendo i due quindicesimi della sanzione piena oltre i 30 giorni.
A questo punto a chi dò retta? A voi è mai successo un caso simile?
Le prime due risposte sono corrette.
Scegli tra quelle, in base alla "tasca" del cliente.
Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !