Ho qualche incertezza sulla circolare Inps 88 del 7/6/2013, dove stabilisce che va presentata una domanda telematica all'Inps per poter effettuare la compensazione dei crediti contributivi.
"... la compensazione tramite mod. F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2012. Tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all’anno 2012, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, di compensazione contributiva (cfr. circ. 182 del 10 giugno 1994)....
Sembra che sia stata stabilita una differenza di trattamento fra i crediti dell'ultimo anno oggetto di dichiarazione e i precedenti, e che mentre i primi possono essere utilizzati normalmente in compensazione con F24, solo i precedenti debbano essere oggetto di domanda di "compensazione contributiva" o rimborso... Qualcuno ha le idee chiare su tutto questo?
Ultima modifica di ConsulTM; 24-09-14 alle 04:50 PM