Comunicato stampa
Roma, 15 maggio 2020
Inps: sospensione dei contributi artigiani e commercianti
L’Inps precisa che la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda anche i contributi
dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con scadenza 18 maggio
2020 (I rata contribuzione sul minimale anno 2020) in presenza dei requisiti di cui ai
commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
L’articolo citato prevede, ai commi 1 e 2, che “Per i soggetti esercenti attività d'impresa,
arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo
di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d’imposta” siano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini
dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria.
I successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 18 del decreto-legge in oggetto
dispongono, analogamente, che “Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che
hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per
cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d’imposta”, vengano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i
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termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria.
Inoltre, il comma 5, primo periodo, del medesimo articolo prevede che la sospensione
dei termini di versamento di cui ai commi precedenti operi anche per i soggetti esercenti
attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di
arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.
Si evidenzia che, tra gli esercenti attività commerciali, rientrano nella previsione
dell’art.18 anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società.
Le modalità applicative rimangono ; per esempio in ordine a quale fatturato debba riferirsi un soggetto che partecipa a più società di persone e se debba farsi riferimento alla quota di ricavi attribuibile per trasparenza al socio stesso....
Se si dà risposta positiva occorre valutare anche una eventuale variazione delle quote di partecipazione dal 2019 al 2020 nell'ambito della partecipazione anche ad una sola società.
Ancora una volta chiarimenti solo a metà.....
Al proposito proporrei all'esecutivo l'istituzione di una nuova ed inedita "Task force" atta a dirimere tali problematiche interpretative .....![]()