... secondo me il minimale 500,00 sanzione tx giornaliera purtroppo rimane ...
Buongiorno, un esercente si accorge di anomalie che non hanno permesso al registratore telematico di trasmettere i corrispettivi ... per un tot di periodo/mesi in maniera parziale ... ora, salvo ravvedimento per liquidazioni iva (fuori termine ... ) e lipe ... rimangono le sanzioni per mancata trasmissione invio giornaliero ... la base sono il 90% dell'imposta giornaliera ... ma è ancora in essere il minimo della sanzione così calcolata a 500,00 da cui poi parte il ravvedimento operoso? grazie!![]()
TOMMY72
... secondo me il minimale 500,00 sanzione tx giornaliera purtroppo rimane ...
TOMMY72
La sanzione nei casi di mancata o tardiva memorizzazione o trasmissione, in tutto o in parte, dei corrispettivi telematici è del 90% dell'imposta dovuta in relazione alle suddette operazioni, con un minimo di 500 euro (art. 6, co. 4 D.Lgs. 471/1997).
La norma che prevede la sanzione minima di 500 euro, nella versione in vigore dal 01/01/2021, richiama esplicitamente la sua applicabilità alle violazioni di cui all'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 471/1997, norma che regola proprio il caso della mancata o tardiva trasmissione dei corrispettivi telematici.
Unusquisque faber fortunae suae
(Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna) di Appio Claudio
... dunque se ho sanzioni giornaliere pari al 90% iva applico la sanzione 500,00xgiorni mancata trasmissione e sulle basi giornaliere applico il ravvedimento operoso ... tipo 100 gg = 500,00x100=50.000,00 di sanzione e da qua applico il ravvedimento che se volessi farlo cumulativo applico 1/8 salvo inquadrare temporalmente le trasmissioni agevolate con ravvedimento minore 1/9 e 1/10? ...![]()
TOMMY72
Le sanzioni applicate con l'istituto del ravvedimento operoso non ammettono il cumulo giuridico (C.M. 25/01/1999 n. 25/E, par. 2.1) con la conseguenza che le disposizioni dell'art. 12 del D.lgs. n. 472/1997 sono alternative alle disposizioni di cui all'art. 13 dello stesso decreto. Pertanto, per ciascuna operazione, se si opta per il ravvedimento operoso, andrà calcolata la relativa sanzione singolarmente.
Unusquisque faber fortunae suae
(Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna) di Appio Claudio
SPQR Sono Pazzi Questi Romani...
Le gride di manzoniana memoria a noi italici sudditi ci fanno un baffo.
Sayonara aoki hibi yo!
Sarò pure un Senior Member, ma seppur con tanti anni di anzianità, sono solo un'impiegata: quello che dico è da prendersi con le molle e ben più di un grano di sale. Sempre!
... considerato che parliamo di circa 54.000,00 di corrispettivi non inviati su 105 gg che avrebbero il minimale a 500,00, l'agenzia entrate interpellata ovviamente non da risposte precise neanche tramite funzionari addetti ai controlli mancherebbero delle linee guida definite e casistiche di prassi, ritengo che in assenza di chiarezza e precisione ed indicazioni precise, con comprovate problematiche tecniche, sia più conveniente per i clienti attendere l'eventuale accertamento agenzia che porterebbe ad utilizzare l'eventuale istituto del cumulo giuridico, eventuali riduzioni per pagamenti entro 60 gg ecc, intanto ovviamente è stato ravveduto tutto l'omesso versamento iva+lipe ...penserei ad oggi ....![]()
TOMMY72
... pensate che possa rientrare il tutto nella sanatoria irregolarità formali 200,00? ... tutto sta nel comprendere se "ha inciso sulla liquidazione iva..." rientra nella nostra casistica ... pur avendo ravveduto già iva e lipe ecc ... e non avendo chiuso la dichiarazione annuale iva ... se rientrasse la regolarizzazione formale è esclusa mi sa ... !? grazie!![]()
TOMMY72