nessuno mi sa rispondere?![]()
Con la risoluzione 161/2001 l'AE dichiara, tra l'altro, che "Poiche' il debito della societa' istante e' inerente ad un'operazione imponibile effettuata anteriormente alla procedura concorsuale, esso subisce gli effetti estintivi propri del concordato. Pertanto, tale riduzione avviene sia per la parte capitale che per la parte IVA, essendo l'importo indicato in fattura comprensivo del valore della prestazione e dell'imposta dovuta a titolo di rivalsa. ..... Pertanto, la medesima societa' non e' obbligata a riversare l'IVA a debito indicata nelle note di variazione che dovesse eventualmente ricevere."
Quanto sopra se non ho capito male si riferisce a quando il concordato viene concluso e quindi nel caso in cui la società debitrice dovesse ricevere le note di variazione dopo il riparto finale. Nel caso invece la nota di variazione venga ricevuta con la procedura di concordato ancora in corso si applica la stessa risoluzione??
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