"Rimane da capire con quali modalità e tempistica i soggetti esonerati dovranno procedere per registrare tali acquisti nella contabilità, sia per la detrazione dell'Iva che per la deduzione della spesa ai fini reddituali." In effetti, la disposizione richiamata dispone la mera abolizione della compilazione, con la conseguenza che, preliminarmente, non si chiarisce se il mero pagamento effettuato con una carta di credito, di debito o prepagate (si esclude, intanto, il bancomat e altre forme ancorché tracciabili) comporta anche la possibilità di portare in detrazione il costo dei carburanti; sulla deducibilità dei costi registrati nelle schede carburanti si è espressa anche recentemente la Suprema Corte (Cassazione, sentenza 18/02/2011, n. 3947) affermando che "...risultano deducibili dall'azienda i costi registrati in schede carburante nelle quali siano compilati tutti i dati identificativi dell'automezzo, il numero dei chilometri percorsi a fine mese e quelli finali rilevabili dal contachilometri. ...".
Come spesso capita in Italia, prima si fanno e si attuano leggi e disposizioni e dopo se ne definiscono le regole e procedure!
Io continuerei a compilare la carta carburante allegandovi gli scontrini dei pagamenti effettuati tramite circuiti bancomat e/o carta di credito.