Salve,
sapete dirmi se l'istituto del ravvedimento operoso è applicabile anche alla mancata presentazione dello spesometro?
Ho letto che per l'omessa presentazione si applica la sanzione compresa tra 258 e 2.065 ma non riesco a trovare nessun riferimento riguardo il versamento della sanzione ridotta (1/8 del minimo).
Io credo sia applicabile ma ne vorrei essere certa.
Grazie
Daniela
Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
Niccolò
Si, è possibile, il riferimento..circolare Ade 24e 30.05.11.
Sebas
confermo che il riferimento è alla circolare citata ;
da qualche parte ho letto che l'importo della sanzione è 32 euro , in altra parte 64 euro qual'è l'importo esatto, e il codice tributo e l'anno da indicare nel modello F24?
per lo spesometro 2010 è possibili ravvedersi solo entro il 30/04/2012
GRAZIE PER I CHIARIMENTI
Ho inviato una mail all'Agenzia delle Entrate che oggi risponde così alla mia richiesta di informazione:
Gentile contribuente, l'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che "Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471." Pertanto, ai fini sanzionatori, l'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro. Si evidenzia che entro 1 anno dalla violazione la sazione è ravvedibile con il versamento di 1/8 di euro 258,00 utilizzando il codice tributo "8911". Distinti saluti.
Io ho fatto pagare F24 con codice tributo 8911 anno 2010 importo € 32,25
5. Termini di invio della comunicazione
Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro il
30 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno
d'imposta precedente.
Solo per l'anno d’imposta 2010, il termine sopra citato è stato posticipato,
dal provvedimento, al 31 ottobre 2011.
Come peraltro chiarito al precedente paragrafo 3.3., per le operazioni
relative all’anno d'imposta 2010, l’importo delle operazioni da comunicare è
elevato ad euro 25.000 e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette
all’obbligo di fatturazione.
Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che
intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del
mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della
comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad
applicazione di alcuna sanzione. 18
E' consentito, quindi, inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti,
sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del
termine previsto per la trasmissione annuale dei dati.
Scaduto il suddetto termine, si rende applicabile, qualora sussistano le
condizioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, l’istituto del ravvedimento operoso..
6. Sanzioni
L'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010
dispone che “Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro
effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”.
Pertanto, ai fini sanzionatori, l'omessa trasmissione della comunicazione,
nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero,
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad
un massimo di 2.065 euro.
A ME SEMBRA CHE IL RAVVEDIMENTO SIA RIFERITO ALLA RETTIFICA.
Che rottura!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"...sentite ragazzi.. la legge è legge e per quanto possa sembrare strano va rispettata!!"...(Bud Spencer in "Lo chiamavano Trinità")