Da un punto di vista IVA le prestazioni di fare o di non fare o di permettere quale ne sia la fonte sono imponibili se di valore superiore ai 50 euro anche se effettuate GRATUITAMENTE per necessità familiari o personali o per autoconsumo (ART. 3 DPR 633/72). Da un punto di vista reddituale un servizio si considera tassabile se eseguito alla data di chiusura dell'esercizio, se il regime vigente è quello della competenza economica; mentre è tassato nell'anno dell'incasso effettivo o nell'anno in cui registriamo il documento IVA se in contabilità semplificata.