
Originariamente Scritto da
FRIDAfrida
Buongiorno a tutti, vorrei sottoporvi un dubbio circa l'analisi di un nuovo cliente acquisito dallo studio, sperando che qualcuno possa indirizzarmi nel trovare la giusta soluzione e/o interpretazione:
soggetto che esercita attività d impresa con Ateco 45.11.01 e che si trovi a dover acquistare beni mobili usati suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione nel territorio dello Stato, può optare per l applicazione del regime del margine previsto dall'art.36 D.L. 41/1995, potendo anche, in alternativa, scegliere di applicare l imposta nei modi ordinari. Ai sensi della circolare n.9 del 10 aprile 2019, paragrafo 2.3.1 (cause ostative), si legge che non possono avvalersi del regime forfettario di determinazione del reddito (Legge 190/2014) i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (qual è il regime del margine) tranne che il contribuente opti per applicare l iva nei modi ordinari in riferimento all esercizio dell'intera attività, dandone comunicazione al competente ufficio nella relativa dichiarazione annuale (cft. Art.36 D.L. 41/1995, comma 3).
Il mio dubbio riguarda proprio questo: posto che al soggetto di cui sopra che applica il regime del margine con metodo analitico o forfettario ai sensi dell'art.36 D.L.41/1995 è consentito operare in regime forfettario (Legge 190/2014) previa opzione per l applicazione dell'iva nei modi in riferimento all'esercizio dell'intera attività e non alle singole operazioni, come si deve intendere questo nella pratica? Che il soggetto dovrà esporre l'iva nelle fatture emesse, esercitare la detrazione per le fatture d'acquisto e procedere a tutti gli adempimenti fiscali? Ma così non viene meno il senso dell'applicazione del regime forfettario?
Grazie mille in anticipo a chiunque voglia aiutarmi.