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  • 1 Post By haranbanjo

Discussione: Applicazione reverse charge

  1. #1
    gegia č offline Member
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    Predefinito Applicazione reverse charge

    Buongiorno
    societā di manutenzioni in ordinaria, per svuotare il magazzino vende del ferro ad una societā di raccolta rottami e rifiuti speciali, con applicazione aliquota IVA 22%. L'acquirente sostiene che deve essere emessa in reverse charge, io sono sicura di no, che ne pensate?
    Saluti

  2. #2
    haranbanjo č offline Member
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    Ciao,

    il ferro ceduto č identificato come rottame / cascame / avanzo di metalli ferrosi?

    HB

  3. #3
    gegia č offline Member
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    Credo sia identificato come avanzo, purtroppo nella descrizione della fattura c'č indicato solo "ferro Kg......) non so altro

  4. #4
    haranbanjo č offline Member
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    Mah, non vorrei sbagliarmi, ma a naso direi che il reverse charge ci sta tutto... sembrerebbe una cessione di beni non suscettibili di reimpiego, se non attraverso operazioni di lavorazione e trasformazione; inoltre il cessionario svolge una attivitā per l'appunto di raccolta e di smaltimento di rifiuti...

    Per quale motivo a tuo avviso si deve fatturare con IVA?
    Ultima modifica di haranbanjo; 24-10-22 alle 05:09 PM

  5. #5
    gegia č offline Member
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    Per me non si deve fatturare con IVA, il mio dubbio č se fatturare con esenzione art. 74 o reverse charge.

  6. #6
    haranbanjo č offline Member
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    Ma... per l'appunto, la cessione di rottami e cascami č soggetta al meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell'articolo 74, commi 7 e 8 del DPR n. 633/72.

    Operativamente, il cedente emette fattura senza IVA ai sensi dell'art. 74 (fattura elettronica: natura N6.1), e il cessionario integra l'IVA applicando il meccanismo del reverse charge (su carta con dicitura/timbro, o con FE tipo documento TD16).

    HB
    Ultima modifica di haranbanjo; 25-10-22 alle 12:09 PM
    La matta likes this.

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