Mi risulterebbe, ma il condizionale è d'obbligo, che per i professionisti soggetti a ritenuta d'acconto lo split payment non opera.
Salve a tutti volevo chiedervi se c'è qualche esperto tra di voi che possa darmi delucidazioni sullo Split Payment Per Professionisti introdotto con la legge di stabilità 2015...io sinceramente non ho capito proprio bene quali sono i compensi soggetti o meno alla norma???
Grazie in anticipo
Mi risulterebbe, ma il condizionale è d'obbligo, che per i professionisti soggetti a ritenuta d'acconto lo split payment non opera.
Sayonara aoki hibi yo!
Sarò pure un Senior Member, ma seppur con tanti anni di anzianità, sono solo un'impiegata: quello che dico è da prendersi con le molle e ben più di un grano di sale. Sempre!
Grazie mille per le risposte...quindi è confermato il fatto che un professionista non è soggetto allo split payment???chiedo solo perchè ho avuto 2 risposte diverse da 2 commercialisti miei amici...
E lo chiede qui ? Lo chieda a loro. I professionisti non sono soggetti allo split payment se alla fonte subiscono la ritenuta. Gli unici professionisti che subiscono ritenute alla fonte sono quelli in regime dei minimi che però non soggiacciono comunque alla disciplina perchè non addebitano IVA.
Ultima modifica di Enrico Larocca; 29-04-15 alle 04:10 PM
Unusquisque faber fortunae suae
(Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna) di Appio Claudio
Grazie mille per la risposta...
Articolo esaustivo sull'efficacia o meno dello split payment per i professionisti soggetti a ritenuta d'acconto...
Ce ne sono di articoli esaustivi sul sito del Commercialista Telematico.
Unusquisque faber fortunae suae
(Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna) di Appio Claudio
APPLICAZIONE ERRONEA DELLO SPLIT su Ft. Professionista
Sollevo questo tread per chiedervi un parere: un mio cliente (Libero professionista) ha emesso erroneamente una fattura verso PA, che gli è già stata pagata, con l'indicazione dello Split Payment sostendo che <<loro gli hanno indicato di fare così>>.
Ora premesso che siamo tutti d'accordo che "tra le fattispecie escluse ci sono anche i compensi pagati a soggetti che rendono all’ente pubblico prestazioni di lavoro autonomo i cui compensi sono assoggettati a ritenute a titolo di acconto. (Cird. 15/E 2015), la stessa circolare dice che
Mi domando se "analoghe considerazioni dovrebbero valere anche nella situazione uguale e contraria ovverossia quando un'operazione che non è in scissione dei pagamenti, è stata invece fatturata come tale dal fornitore sulla base delle indicazioni fornitegli dall'ente cessionario/committente. In questo caso, però, è la Pa che deve aver assolto l'Iva. Se non lo ha fatto, gli effetti non dovrebbero ricadere in capo al fornitore, né per la sanzione, ma neppure per l'imposta, in quanto la veste di debitore è stata assunta, sebbene erroneamente, dalla Pa" (tratto dal Sole24 ore)Per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni i fornitori – sempre che non ne siano esonerati, salvo richiesta della PA – devono emettere fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”. Giova rammentare che nel caso in cui la fattura non contenga la predetta indicazione è applicabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997. Resta salva la non applicazione della predetta sanzione nell’ipotesi in cui il fornitore, come sopra precisato, si sia attenuto alle indicazioni fornite dalla PA in merito alla riconducibilità della medesima nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, sempre che l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare.
In relazione all’imposta addebitata dai fornitori le PA sono responsabili del versamento all’Erario dell’imposta.
Il mio dubbio è se alternativamente:
a) fargli seguire la procedura per erronea indicazione dello split come indicato sempre nella stessa circolare ossia
oppureSi ribadisce, in ultimo, quanto già precisato dalla citata circolare n. 1/E che “ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso, le PA dovranno corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa all’operazione ricevuta”.
b) lasciare tutto così com'è senza fare nulla perchè si è attenuto alle indicazioni dell'ente che comunque versarà l'imposta in quanto la veste di debitore è stata assunta, sebbene erroneamente, dall'ente stesso
forse ti può essere di aiuto l'intervento di oggi del Dott. Nicola Forte: ll labirinto della fase transitoria dello split payment: https://www.commercialistatelematico...t-payment.html