Si tratta di quelle imprese che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, e possono, così, non rilasciare lo scontrino cartaceo (Dal 1.1.2005, i commi da 429 a 432, dell’art. 1, della L. 30.12.2004, n. 311 hanno disposto delle agevolazioni contabili per le imprese di grande distribuzione, le quali hanno la possibilità di rinunciare all’obbligo di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale.
A tal fine è stato emanato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 8.7.2005, pubblicato in G.U. n. 171/ 2005, che ha fissato le modalità ed i termini di trasmissione).
In particolare, sono considerate imprese di grande distribuzione commerciale le aziende distributive che operano con esercizi commerciali in superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.
Pertanto, in tale circostanza (scadenza del 25/9/2007) non rileva il volume d’affari.
Detto volume è, invece, importante per le scadenze di invio telematico previste per tutti gli altri contribuenti (“non grande distribuzione”).
Peraltro, per la medesima scadenza del 25/9/2007, saranno interessati, all’invio telematico dei corrispettivi, oltre alle imprese di “grande distribuzione”, anche le imprese che si trovano (anno solare 2006) in regime di franchigia IVA.
In particolare:
Primo invio
Il primo invio sarà effettuato dai soggetti operanti nel settore della grande distribuzione e viene previsto entro il 25 settembre 2007.
Per chi non opera nel settore della grande distribuzione, viene previsto un invio frazionato nel tempo legato al totale dei corrispettivi conseguiti nell'anno solare antecedente a quello di emanazione del provvedimento:
- Entro il 25 ottobre 2007, per i soggetti con corrispettivi 2006 superiori a 6 milioni di euro;
- entro il 25 novembre 2007, per i soggetti con corrispettivi 2006 compresi tra 600mila un euro e 6 milioni di euro;
- entro il 25 marzo 2008, per i soggetti con corrispettivi 2006 fino a 600mila euro (sia per i
soggetti che effettuano la liquidazione mensile, sia per i soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'Iva);
- entro il 25 marzo 2008, per chi comincia l'attività nel corso dell'anno solare 2007.
Per tutti i soggetti interessati, i dati da trasmettere telematicamente saranno quelli relativi ai corrispettivi conseguiti dal 1 luglio 2007 all'ultimo giorno utile del periodo di riferimento dell'invio: Per esempio, chi dove effettuare la prima trasmissione il 25 novembre 2007, invierà l'importo complessivo dei corrispettivi conseguiti tra il 1 luglio e il 31 ottobre 2007. I dati relativi al mese di novembre saranno inviati, a regime, con la comunicazione da effettuarsi entro il 25 dicembre 2007.
Per ulteriori approfondimenti rinvio alla GUIDA IVA 2007 di Vincenzo D’Andò aggiornata al 31/08/2007, e-book in vendita su questo Sito.