Ho un problema.
Ho chiuso la p.iva il 31/12/2007. Non sapendo alcune cose...
Un cliente mi ha pagato l'ultima fattura di dicembre 2007 il giorno 31/01/2008.
Quindi in pratica avevo chiuso senza aver incassato tutto.
Come si mette la questione col fisco ora???![]()
... leggendo mi sono posto una domanda....e se per errore venisse chiusa una partita iva con data antecedente l'emissione di alcune fatture? (a parte il limite dei trenta giorni...)
Con la circolare 11/E del 2007, l'genzia delle Entrate ha preso posizione sul problema degli adempimenti fiscali derivanti dalla cessazione dell'attività professionale
in particolare il lavoratore autonomo che decide di interrompere le prestazioni professionali è tenuto a mantenere aperta la partita Iva fino allìesaurimento di
tutte le operazioni dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, cioè fino all'incasso dei crediti derivanti dalle prestazioni fornite ai clienti prima della interruzione della attività
con questa indicazione, l'agenzia si pone in contrasto con la tesi secondo cui i crediti incassati da un professionista dopo la chiusura della partita
Iva costituiscono redditi diversi
va detto che ambo le posizioni di cui sopra rappresentate non si fondano su specifiche disposizioni normative
pertanto poiche comunque è stato chiusa la partita iva bisogna emettere almeno una ricevuta
intervengo anche se il quesito di questo forum era stato posto molti mesi fa.
A mio modesto avviso, bisogna analizzare il problema, prima da un punto di vista giuridico, poi dal punto di vista fiscale. Nella citata circolare 11/E del 16/02/07 al punto 7/1 si parla dell'obbligo di mantenere la partita IVA aperta finchè non è stato ultimato l'incasso relativo alla cessione della clientela. L'agenzia termina precisando che, come già affermato in passato, anche l'incasso dei crediti da prestazioni professionali, devono avvenire prima della chiusura della partita IVA.
Io non sono affatto d'accordo.
Si pensi ad un professionista che viene assunto nella pubblica amministrazione, deve chiudere immediatamente la sua partita IVA per incompatibilità con l'impiego pubblico (D.Lgs. 165/2001). Potrebbe mai una norma di tipo "fiscale" , impedirmi di accettare un pubblico impiego solo perchè devo ancora incassare dei crediti? O potrebbe mai il fisco impedirmi di incassare un credito, ad esempio di due anni fa (anche se derivante da una EX attività di lavoro autonomo professionale), per il solo fatto di aver cessato la mia attività professionale e quindi chiuso la partita IVA??????? .
Non condivido neppure, come affermato dall'A.delle E. nel forum fiscale di Italia oggi del 20/01/2007, che l'attività professionale si possa ritenere cessata solo dopo l'esaurimento di tutte le operazioni , ulteriori, rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, compresi quindi anceh gli incassi.
Faccio un esempio: se un professionista chiude la partita iva per cessazione attività, e a distanza di qualche anno, un creditore onesto decidesse di onorare il suo debito (credito che il professionsita pensava definitivamente inesegibile), il professionista dovrebbe rinunciare all'incasso? Secondo me siamo nella "fantafiscalita' ".
Le circolari dell'Agenzia non sono Fonti del diritto a cui bisogna per forza di legge attenerci. Il Dpre 633/72 all'art. 5 definisce esercizio di erti e professioni: l'ersercizio per professione ABITUALE , ancorchè non esclusiva di ogni attività di lavoro autonomo. Qui nasce il presupposto soggettivo dell'imposta IVA e quindi anche dell'obbligo della partita IVA (ex art. 35).
Nel Tuir (art. 53 c.1), praticamente si ripete quanto previsto ai fini IVA nel sopra menzionato art. 5.
L'ABITUALITà è quindi un elemento essenziale per l'attrazzione dei compensi professionali nell'art. 53 e 54 del TUIR e nell'art. 5 dell' IVA . Mancando l'abitualità vengono a mancare tutti i presupposti soggettivi per l'allicazione dell'IVA e del lavoro autonomo PROFESSIONALE.
Di conseguenza, l'incasso di una parcella, o di un compenso anche non fatturato durante il periodo di possesso della partita IVA (per mancaza del presupposto dell'avvento del momento impositivo, art. 6), dopo la chiusura della stessa, a mio avviso è un'operazione perfettamente lecita, non rientrante nel campo di applicazione dell'IVA e da tassare ai fini delle impsote dirette, secondo il dettato dell'art. 67 lettera L. (Tuir).
Gradirei un parere in merito, da parte Vostra.