a) Soggetti da includere nell’elenco:
nell’elenco devono essere indicati:
• i clienti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione. Non va compilato l’elenco per le cessioni di beni e servizi certificate mediante scontrini o ricevute fiscali. Vanno ricompresi tutti i clienti nei cui confronti sono state emesse fatture, quindi sia clienti titolari di partita IVA che consumatori finali. [/B]In fase di prima applicazione del nuovo adempimento, il comma 9 dell’articolo 37 in esame prevede che, per il solo periodo d’imposta 2006, è obbligatorio elencare tra i clienti i soli titolari di partita IVA (con esclusione, quindi, dei consumatori finali);[/B]
• i fornitori, titolari di partita IVA, da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Non rilevano gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.
b) Contenuto:
negli elenchi, con riferimento a ciascun soggetto (cliente o fornitore), devono essere fornite le seguenti indicazioni:
• codice fiscale;
• importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633/72;
• imponibile;
• imposta;
• importo operazioni non imponibili;
• importo operazioni esenti.
ATTENZIONE: L’obbligo di indicazione del codice fiscale, sia per i clienti che per i fornitori, costituisce una assoluta novità: nella normativa previgente, negli elenchi clienti e fornitori era infatti prevista l’indicazione del numero di partita IVA. Il codice fiscale, peraltro, non è indicato fra gli elementi che devono essere, obbligatoriamente, riportati sulle fatture ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/72: tale disposizione prevede tra gli elementi obbligatori della fattura l’indicazione del numero della partita IVA esclusivamente con riferimento all’emittente.Sicuramente, l’obbligo di indicare il codice fiscale comporterà notevoli difficoltà organizzative soprattutto per il primo anno di applicazione (anno 2006). E’ opportuno, per le fatture che saranno sin da ora emesse o ricevute, fornire o richiedere anche il numero di codice fiscale.
Nell' ambiente si vocifera che la Confederazione proporrà, alle competenti Direzioni dell’Agenzia delle entrate, che per il primo anno di applicazione del nuovo adempimento, nei citati elenchi possa essere indicato alternativamente il codice fiscale ovvero la partita IVA.
c) Modalità e termine di presentazione:
la disposizione in commento prevede che l’elenco clienti e fornitori deve essere presentato entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dati IVA. Quindi, poiché quest’ultima va presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno, l’elenco clienti e fornitori dovrà essere presentato entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all’anno di imposta precedente.
L’elenco deve essere presentato esclusivamente in via telematica, così come previsto dalla lettera a) del comma 4-bis di nuovo inserimento. Le modalità di presentazione dovranno essere individuate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
d) Sanzione:
la disposizione normativa estende all’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori la stessa sanzione prevista per l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dati IVA: l’articolo 11 del decreto legislativo n. 471/97, prevede in tal caso la sanzione amministrativa da 258 a 2065 euro.
Confartigianato Imprese
Con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28 del 4 agosto 2006, è precisato che si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.