
Originariamente Scritto da
orion38
In effetti si è venuta a creare una situazione non troppo limpida....gli SdS non dovevano trovare appli-
cazione per l'anno 2018 mentre sono invece stati riesumati stante la mancata emanazione degli ISA; ciò ha
comportato l'evidente difficoltà di applicazione di uno strumento basato sul criterio di competenza in
presenza invece di un criterio "improntato al regime di cassa".
Quando è stato evidente tale illogicità hanno tentato di applicare al sw un correttivo per cassa (che
non era presente nella prima versione di Gerico 2018); resta da vedere se la toppa è peggiore del
buco, basandosi esclusivamente su approcci statistici....
Per rispondere al quesito devo innanzitutto premettere che non viene resa nota l'attività soggetta,
comunque in linea generale:
- vanno inserite le rimanenze finali ove presenti, l'importo deve essere quello del magazzino fisico
a nulla rilevando se sono state pagate o meno (in pratica come gli anni scorsi);
- se è stata esercitata l'opzione art. 18 c. 5 (metodo delle registrazioni) flaggare rigo F41;
- se invece così non è compilare i righi da F42 a F44 per fornire le informazioni necessarie
al sw nel calcolo del cd. correttivo per cassa (quello statistico di cui sopra).
Nel caso si risultasse ancora non congruo suggerisco di compilare assolutamente il quadro annotazioni:
- in primis evidenziare il passaggio al regime di cassa e del fatto che applicando il previgente sistema
basato sulla competenza si risulta essere congruo e coerente;
- si evidenzi anche l'inaffidabilità del responso di Gerico 2018 in caso di metodo delle registrazioni,
poichè in tal caso non si è adottato alcun correttivo;
- direi anche di esporre il vizio di legittimità di Gerico 2018 in quanto emanato il 31/01/2018 mentre
ai sensi dell'art. 23 c.28 del DL 98/2011 "....gli SdS devono essere pubblicati nella GU entro il 31
dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore";
- inoltre nel caso lo studio in questione sia stato emanato con DM del 29/12/2014 viene a trovare
applicazione per il quarto anno mentre ai sensi della Legge n. 146/1998 devono essere soggetti a
revisione, al massimo, ogni 3 anni...quindi in aperta violazione di Legge.
Buona serata