La madre era convivente con la figlia?
Una figlia ha acquistato in data 27/1/07 un aspiratore chirurgico gastrico per la madre in fin di vita, che infatit è decedeuta il 31/01/07. L'importo di questa attrezzatura è di 1.500 €uro. La fattura è intestata alla figlia, che ha sostenuto effettivamente il costo, essendo la madre non in grado di decidere in quel momento. La madre, per il 2007, non aveva capienza per detrarre alcuna spesa, avendo solo un mese di pensione. Il CAF non l'ha detratta, secondo voi è nel giusto? O era possibile detrarla e posso fare adesso un 730 integrativo? Grazie
La madre era convivente con la figlia?
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dalle istruzioni:
Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della vostra famiglia che nel 2007 non hanno posseduto
un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i quali potete fruire delle
detrazioni.
Allora ritengo tu non possa fare nulla.
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Ciao shailendra, la spesa potrebbe essere indicata al rigo E2 del 730, spese mediche sostenute per familiari non a carico, ma occorre verificare il tipo di malattia, ti riporto uno stralcio della guida al visto di conformità dei CAF, controlla le circolari:
Le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico affetti dalle citate patologie (Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.2.8).
La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia (Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta 5.) e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui.
Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l’ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell’imposta deve essere desunto nelle annotazioni del mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello UNICO di quest’ultimo (Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.2.7).
Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione), invece, è possibile indicare l’intero importo delle spese.
Per poter portare in detrazione le citate spese i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l'indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In questo ultimo caso la detrazione è però ammessa solamente se quest'ultimo annota sul documento stesso, con valore di "autocertificazione", quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare (Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.2.9).
Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.
Albert Einstein
Ciao Lanna.
L'input che mi ha portato a dare una risposta negativa in toto, pur avendo pensato a quanto da te postato, è che trattasi di un acquisto di un macchinario particolare per il quale ho ritenuto non ci fosse possibilità di patologie che danno diritto all'esenzione.
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Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.
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Grazie a tutti per le risposte esaurienti. Oggi devo uscire ma domani mi leggerò le circolari con calma e deciderò il da farsi