Credo che Ti potra' essere utile la Circ. 16 marzo 2007, n. 15/E, p. 1.4.5; nel caso di separazione legale ed effettiva, la differenza sta nel fatto che l'affidamento dei figli sia o meno congiunto. L'Agenzia delle Entrate precisa, sempre in quel punto che, se il genitore affidatario o uno degli affidatari (se l'affidamento e' congiunto) non possa usufruire in tutto od in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero all'altro. A mio parere, se si è consci di un errore, ed è possibile il ravvedimento, conviene sempre attuarlo, anche perché il controllo sulle detrazioni dei figli a carico si presta molto bene ai controlli automatizzati (per quella che è la mia seppur modesta esperienza).