Circolare 40E del 30 luglio 2009
Sintesi
In particolare, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno contenere:
-natura e quantità dei medicinali acquistati;
-codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
-codice fiscale del destinatario dei medicinali.
Si fa presente inoltre che, sino al 31 dicembre 2009, potranno ritenersi validi ai fini agevolativi in discorso sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (con l’indicazione del nome del medicinale in luogo del nuovo codice (AIC), sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante.
Un ringraziamento al Commercialista Telematico ed a Roberto Pasquini per l'ospitalità concessa. - M.R.