Confermo, ma la ratio come in tanti altri casi mi sfugge....
Buongiorno a tutti!
Come sappiamo, se il proprietario loca un immobile abitativo, nel caso di morosità dell'inquilino ha la possibilità di riprendersi le imposte non dovute, per effetto della sentenza esecutiva di sfratto.
Questa possibilità non esiste - e vi prego di correggermi se sbaglio - nel caso in cui invece il locatore affitti un immobile "strumentale per destinazione", ad esempio un A/10, giusto per non andare troppo nel particolare.
Mi confermate questo, e, se sì, a cosa è dovuta secondo voi questa discriminazione?
Penso ancora ad un'impresa, che affitta un immobile: ha la possibilità comunque di recuperare le imposte versate sui canoni non pagati mediante la perdita su crediti. Possibile che la legge abbia voluto penalizzare solo il proprietario privato che affitta un immobile strumentale per natura?
Grazie dei vostri pareri.
Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !
Confermo, ma la ratio come in tanti altri casi mi sfugge....
Comunque non mi pare che la discriminazione sia tra proprietario privato o impresa, quanto tra locazione ad uso esclusivamente abitativo e quelle non ad uso abitativo
Dal pdv pratico come funziona il recupero delle imposte a seguito della sentenza esecutiva ?
L’art. 8 comma 5 della L. n. 413/1998, nell’ambito della riforma della disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, introdusse i due nuovi periodi all’art. 26 comma 1 del TUIR, prevedendo così la disciplina relativa all'ipotesi di sfratto per morosità del conduttore; ecco perchè purtroppo la norma si limita alle abitazioni.
Sia il Legislatore che l'Ade, ma di questo non ci stupiamo hanno sempre interpretato in maniera rigorosa la norma.
La Giurisprudenza, forse salvo una pronuncia isolata è dello stesso avviso; non so forse si ritenne che un'azienda potesse sopportare i tempi di un'azione di risoluzione contrattuale per morosità.
A te sfugge? Secondo me non c'è proprio
Parlando di impresa, intendevo dire che se il proprietario è un'impresa, il problema non si pone in nessun caso in quanto viene incontro la norma in tema di perdita su crediti, che di fatto consente di recuperare la maggiore irpef/ires pagata sui canoni non percepiti.
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Forse alludi a questa, Valeria? "Anche la morosità che si manifesta nella locazione di immobili non abitativi autorizza a non dichiarare i canoni non percepiti, secondo il codificato principio di capacità contributiva" (Cassazione, sentenza n. 6911/2003).
Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !
È importante mettere in evidenza che questa composita tematica è stata comunque riequilibrata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 362 del 26 luglio 2000), attraverso la formulazione di principi perequativi di portata generale, che come tali trovano applicazione indistintamente, sia ai rapporti locativi di natura abitativa che commerciale. Nel dettaglio, la Consulta ha statuito che:
• il riferimento al canone di locazione potrà operare nel tempo solo fin quando risulterà in vita un contratto di locazione e quindi sarà dovuto un canone in senso tecnico;
• tornerà in vigore la regola generale, e quindi si potrà evitare la tassazione, quando la locazione sia cessata per scadenza del termine (articolo 1596 del Codice civile) e il locatore pretenda la restituzione dell'immobile essendo in mora il locatario per il relativo obbligo, oppure quando si sia verificata una qualsiasi causa di risoluzione del contratto, ivi comprese quelle di inadempimento in presenza di clausola risolutiva espressa e di dichiarazione di avvalersi della clausola (articolo 1456 del Codice civile), o di risoluzione a seguito di diffida ad adempiere (articolo 1454 del Codice civile).
Pertanto, la presenza nel contratto di una clausola risolutiva dello stesso e la dichiarazione di avvalersene al ricorrere dei sopravvenuti presupposti (quale, appunto, la morosità del locatario) sono da ritenere elementi sufficienti a legittimare il locatore a non dichiarare i canoni non riscossi (Cassazione sentenza n. 12905/2007), senza necessariamente attendere un eventuale pronuncia giudiziale: l'attivazione di quest'ultima sarà, invece, richiesta per far accertare anche la morosità di anni pregressi, finalizzata all'utilizzo del credito d'imposta.
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Danilo tutto vero, e concordo, ma ti posso assicurare che sia l'Ade che alcune CTP pretendono la sentenza di risoluzione contrattuale
( vedi in questo contesto a pro fisci Cass. 18 gennaio 2012 n. 651)
Ultima modifica di valeria.nicoletti@libero.it; 20-06-14 alle 12:13 PM