Nessun parere?
Ciao a tutti.
Oggi mi sono recato presso l'AdE ed ho approfittato della presenza di diversi funzionari che prendevano il caffè per confrontarmi circa le sanzioni da pagare per regolarizzare una dichiarazione dei redditi tardiva (trasmessa cioè entro i 90 giorni successivi al 30/09) o integrativa.
Non vi dico...ognuno di loro dava i numeri.
Nel seguente post gradirei l'intervento di ognuno di Voi per esprimere il proprio parere a tal proposito.
Sulle tardive dò il mio:
-25,00 euro di sanzione da versarsi, sempre entro i 90 giorni, con codice tributo 8911 per ogni dichiarazione (escluso lo studio di settore essendo lo stesso da considerarsi un allegato); chiaramente in presenza di imposte non versate si deve ricorrere al ravvedimento operoso.
Sulle integrative a favore e a sfavore?
A Voi colleghi...
Ultima modifica di fausto; 21-10-14 alle 06:14 PM
Nessun parere?
Corretto sulle tardive, occhio solo all'impegno alla trasmissione, altrimenti c'è la sanzione anche all'intermediario (56 euro in caso di ravvedimento); le integrative scontano sanzioni solo su quelle a sfavore per il maggior debito/minor credito.
Ehm...intendevo dire che hai le sanzioni sul debito/minor credito da versare che sono quelle ordinarie come se pagassi le imposte in ritardo quindi entro la scadenza della dichiarazione relativa all’anno successivo, facendo ricorso al ravvedimento operoso e beneficiando, pertanto, di sanzioni ridotte.
Possiamo parlare di sanzioni (in termini percentuali o fissi) e codici tributo?
Sono d'accordissimo che una integrativa a sfavore comporta un maggior debito di imposta o un minor credito (se utilizzato) da regolarizzare con il ravvedimento operoso ma gradirei che ci confrontassimo sulle sanzioni per regolarizzare la dichiarazione e non le imposte.
Per quanto riguardo importi e codici tributo del ravvedimento:
- dichiarazione tardiva entro 90 giorni: 25 euro (1/10 del minimo che sono 258 euro) per ogni dichiarazione compresa (redditi, iva e irap); codice tributo 8911
- se non vengono rispettati i termini dell'impegno (l'intermediario ha un mese di tempo dalla data dell'impegno per fare l'invio), anche l'intermediario è soggetto a sanzione, più alta 51 euro (1/10 del minimo di 516 euro); codice tributo 8924
Porre particolare attenzione a questo caso perchè, soprattutto se il comportamento è reiterato, scattano i controlli di AE sull'operato dell'intermediario;
- per le integrative (valide ovviamente solo se la dichiarazione ordinaria è stata inviata nei termini) non ci sono sanzioni.
E non potevi dirlo prima?l'impiegato ha fondamentalmente torto; una integrativa può essere inviata entro la scadenza per l'invio della dichiarazione successiva; vengono rettificati dei dati, seppur a sfavore, di una dichiarazione precedentemente inviata. Una diversa interpretazione minoritaria è quella che paragona una integrativa a sfavore con una dichiarazione infedele ma non mi sono mai capitati casi di questo genere nè diretti nè indiretti.