
Originariamente Scritto da
Danillex
Ho un credito d’imposta IRPEF 2017 (cod. 4001) superiore a 5.000 € che vorrei compensare una prima parte con l’acconto e la parte residua con il saldo IRPEF 2018 (cod. 1433 e 1434). Sia la prima parte che la parte residua sarebbero anch'esse superiori a 5.000 €.
Leggendo la Circolare 10E del 2014 e la Risoluzione 60E del 2017, mi pare di capire che questo tipo di compensazione rientrerebbe tra quelle c.d. "verticali" e che pertanto non vi è obbligo del visto di conformità, anche se si supera il limite di 5.000 €.
In sostanza, dunque, per evitare di ricorrere al visto di conformità, basta che utilizzo il credito IRPEF 2017 (cod. 4001) solo con acconto e saldo IRPEF 2018 (cod. 1433 e 1434). E ciò a prescindere dall'importo della compensazione.
E’ corretto?
Avrei invece necessità del visto, nel caso in cui volessi compensare col suddetto credito le addizionali regionali e comunali?